La Regione Emilia-Romagna ha recentemente pubblicato il nuovo modulo per la regolarizzazione strutturale (MUR R.1), disponibile sul portale della regione.
Se in questo momento stai vendendo o ristrutturando un immobile a Modena e provincia, o sei un tecnico alle prese con una pratica edilizia in Emilia-Romagna, è molto probabile che tu ne abbia sentito parlare, perché è diventato obbligatorio dai primi mesi del 2026.
Vediamo insieme di cosa si tratta e quando va presentato.
Cos’è il modulo MUR R.1?
Con l’entrata in vigore del Decreto Salva Casa (D.L. n. 69/2024) e il suo recepimento, tramite la L.R. 5/2025, il quadro normativo sulle sanatorie strutturali è stato profondamente rinnovato, con significative novità sulle procedure e sulla modulistica da presentare. Il documento operativo di riferimento è l’Atto di Indirizzo 1744/2025 del 27/10/2025, che disciplina le modalità attuative per la regolarizzazione strutturale e introduce il modulo MUR R.1.
Il modulo MUR R.1 è il nuovo documento ufficiale della Regione Emilia-Romagna utilizzato per attestare che l’opera rispetta le Norme Tecniche per le Costruzioni ai fini della regolarizzazione strutturale. Si tratta quindi di un’istanza tecnica presentata da un professionista incaricato per sanare le difformità strutturali presenti negli immobili esistenti. Le difformità che sono ricomprese nella regolarizzazione sono tutte quelle possibili incluse nelle cosiddette tolleranze e vi rientrano gli errori di rappresentazione grafica eseguiti in corso d’opera nei precedenti titoli edilizi.
In parole più semplici, è il documento con cui un ingegnere strutturista attesta la sicurezza statica e sismica delle opere realizzate e la loro rispondenza alle norme tecniche vigenti al momento di realizzazione della difformità o alle norme attuali
Nel MUR R.1 vanno riportati:
- Dati anagrafici del tecnico incaricato, del committente e l’esatta ubicazione dell’immobile (inclusi dati catastali e coordinate geografiche)
- Inquadramento delle difformità (tolleranze costruttive, accertamenti di conformità, SCIA in sanatoria o varianti in corso d’opera)
- Epoca di realizzazione dell’intervento difforme: il tecnico deve attestare la data in cui sono stati eseguiti i lavori, basandosi su documenti probanti (foto, catasto, archivi) o su informazioni fornite dalla proprietà, sotto la propria responsabilità
- Classificazione sismica del comune all’epoca dei lavori
- Definizione della rilevanza dell’immobile oggetto di sanatoria, che lo classifica in base alla sua rilevanza per la pubblica incolumità (interventi rilevanti, di minore rilevanza o privi di rilevanza)
Qual è la normativa di riferimento
Prima dell’entrata in vigore del D.L. “Salva Casa” (D.L. n. 69/2024), la normativa vigente prevedeva l’obbligo di preventiva autorizzazione sismica:
- per tutte le sanatorie e gli accertamenti di conformità riferiti ad abusi strutturali realizzati dopo la classificazione sismica del comune
- o nel caso non fossero rispettate le norme dell’epoca
altrimenti, se il luogo non era classificato al momento dell’abuso e l’opera abusiva rispettava le norme dell’epoca, era necessaria l’asseverazione basata sul certificato di idoneità statica.
Il Decreto Salva Casa ha modificato questo impianto, rendendo necessaria la definizione di procedure applicative più accurate. La Regione Emilia-Romagna ha recepito tali novità con la L.R. 5/2025 e con l’Atto di Indirizzo 1744/2025 ha definito le modalità operative per la presentazione e il controllo delle sanatorie strutturali.
Quali tipologie di regolarizzazione sono previste
La normativa prevede quattro tipologie principali di regolarizzazione strutturale:
- Regolarizzazione strutturale con pratica edilizia in sanatoria art. 17-quater L.R. 23/2004
- Regolarizzazione strutturale nell’ambito della pratica sismica per la realizzazione di nuovi interventi
- Regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini dei rogiti notarili art. 19 bis, comma 1-septies, L.R. 23/2004
- Regolarizzazione strutturale per interventi in difformità per i quali è ammesso il pagamento di una sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione
Quali sono i 3 principali casi di regolarizzazione strutturale con pratica edilizia in sanatoria
Nell’ambito della regolarizzazione strutturale con pratica edilizia in sanatoria (art. 17-quater L.R. 23/2004), la norma prevede tre casi principali. Vediamoli uno per uno, facendo particolare attenzione alle sanatorie relative ai comuni classificati in zona sismica 2 e 3, come l’area di Modena e provincia.
Caso 1 – Comuni classificati sismici (zona 2 o zona 3) al momento della violazione
Per le opere realizzate in comuni classificati sismici al momento della violazione, la procedura si articola ulteriormente in base alla rilevanza dell’intervento (art. 94-bis D.P.R. 380/2001):
- 1.A – Interventi rilevanti: istanza di autorizzazione sismica in sanatoria + Modulo R.1
- 1.B – Interventi di minore rilevanza: pratica di deposito sismico in sanatoria + Modulo R.1
- 1.C.a – Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità IPRiPI (DGR 2272/2016): IPRiPI in sanatoria + Modulo R.1
- 1.C.b – Varianti in corso d’opera su parti strutturali non sostanziali V.N.S. (DGR 2272/2016): V.N.S. in sanatoria + Modulo R.1
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Caso 2 – Comuni non classificati sismici al momento della violazione
Il tecnico abilitato assevera la conformità degli interventi alla normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della realizzazione, riferita all’azione statica sulle strutture.
È sempre possibile per il tecnico anche asseverare la conformità alle normative tecniche attuali (NTC 2018).
La documentazione da allegare comprende una relazione tecnica sintetica e gli elaborati grafici strutturali descrittivi e di calcolo.
Caso 3 – Impossibilità di attestare la conformità alla normativa dell’epoca o alle norme attuali
Quando non è possibile dimostrare la conformità alla normativa tecnica vigente all’epoca della realizzazione o alle norme tecniche attuali, i titoli sismici in sanatoria devono prevedere anche i lavori strutturali necessari per conformare le opere alle NTC 2018 vigenti al momento della regolarizzazione. La documentazione aggiuntiva richiesta varia in base alla rilevanza dell’edificio e al tipo degli interventi conformativi:
- Interventi conformativi rilevanti: autorizzazione sismica in sanatoria + MUR A1, MUR A2 e MUR A4 (se dovuto per collaudo)
- Interventi conformativi di minore rilevanza: deposito sismico in sanatoria + MUR D1, MUR D2 e MUR D4 (se dovuto per collaudo)
- P.Ri.P.I. con lavori conformativi privi di rilevanza: I.P.Ri.P.I. in sanatoria + MUR A1/D1 (solo fattispecie Allegato 1 DGR 2272/2016)
Novità: regolarizzazione delle tolleranze costruttive per i rogiti notarili
Una delle novità più rilevanti dell’Atto di Indirizzo 1744/2025 riguarda la regolarizzazione strutturale delle tolleranze costruttive ai fini della stipula degli atti notarili (art. 19-bis, comma 1-septies, L.R. 23/2004).
In questo caso specifico non è necessario presentare un titolo edilizio in sanatoria: è sufficiente presentare solo la regolarizzazione strutturale presso l’ufficio sismico attraverso il Modulo R.1 con gli elaborati richiesti.
Quindi, dal punto di vista architettonico, si presenta un elaborato con stato di fatto, stato legittimo e un elaborato comparativo rappresentativo delle difformità inquadrate come tolleranze. Mentre dal punto di vista strutturale si procede a seconda dell’inquadramento della tipologia di difformità strutturale.
Aggiornamento della L.R. n. 9/2026 (in vigore dal 29 luglio 2026)
La Legge Regionale n. 9/2026, pubblicata sul BURERT il 28 luglio 2026, ha modificato l’art. 19-bis, commi 1-sexies e 1-septies, della L.R. 23/2004, ridefinendo i casi in cui il Modulo R.1 è obbligatorio per le tolleranze costruttive.
La novità riguarda gli immobili situati in zona a bassa sismicità (zona 3 e 4). In questi casi, per l’asseverazione delle tolleranze, sia in sede di pratica edilizia che in sede notarile, non è più richiesta la procedura descritta nella norma relativa al Modulo R.1.
Quest’ultima resta valida nel caso di:
- procedure di sanatoria o altre regolarizzazioni (sanzioni pecuniarie)
- attestazione di tolleranze per edifici in zona classificata a media o alta sismicità
Per gli immobili in zona 2 l’obbligo rimane quindi invariato, mentre per gli immobili in zona 3 rimane solo nei due casi specifici sopraindicati. Modena e provincia rientrano in questa classificazione, di conseguenza la procedura continua ad applicarsi integralmente nel nostro territorio.
Tempistiche e documenti da allegare
L’Atto di Indirizzo 1744/2025 definisce i termini per lo svolgimento dei controlli, al decorso dei quali vale il silenzio-assenso, che equivale all’accoglimento della domanda. Le tempistiche vanno da 25, 30, 60 fino a 90 giorni a seconda del tipo di procedimento. Per esempio, nel caso di autorizzazione sismica in sanatoria, il termine per i controlli è di 90 giorni, nel caso del deposito sismico in sanatoria è di 25 giorni dall’efficacia della SCIA in sanatoria.
Inoltre, a seconda della complessità dell’intervento (autorizzazione o deposito in sanatoria), al modulo devono essere allegati:
- Progetto architettonico
- Relazione di calcolo strutturale con illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale
- Relazione sui materiali
- Elaborati grafici esecutivi e particolari costruttivi
- Piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
- Relazioni specialistiche sui risultati sperimentali
- Relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito
- Relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno
- Relazione sulla modellazione sismica concernente la “pericolosità sismica di base” del sito di costruzione
- Elaborati grafici del rilievo geometrico-strutturale
- Valutazione della sicurezza
- Documentazione fotografica
Come funziona la regolarizzazione strutturale
Il nuovo quadro normativo accentua il ruolo centrale del professionista abilitato che, attraverso dichiarazioni e asseverazioni, si fa garante della conformità degli interventi, assumendosene la piena responsabilità anche penale in caso di dichiarazioni false o mendaci.
In concreto, l’ingegnere strutturista incaricato deve:
- Effettuare i rilievi e verificare le dimensioni e la geometria delle opere da sanare
- Eseguire un’indagine sui materiali per accertare la qualità del calcestruzzo o della muratura o del legno o dell’acciaio
- Eseguire calcoli strutturali e valutare la sicurezza statica e sismica dell’edificio
- Attestare l’epoca di realizzazione delle opere, con propria dichiarazione e sotto la propria responsabilità, basandosi su documenti probanti (fotografie, dati catastali, archivi) o su informazioni fornite dalla proprietà
- In tutti i comuni, verificare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento o alle norme attuali
- Compilare e presentare l’istanza di regolarizzazione strutturale attraverso il modulo MUR R.1 al comune di competenza, con tutta la documentazione tecnica richiesta
Facchini Ingegneria: studio di ingegneria strutturale a Modena
Facchini Ingegneria è uno studio di ingegneria civile specializzato in progettazione strutturale, architettonica e sicurezza sismica, che opera nel territorio di Modena e provincia. Affianchiamo proprietari di ville e dimore storiche del territorio, i loro professionisti e tecnici di fiducia nel delicato compito di valutare la stabilità e la sicurezza dell’immobile, anche sotto il profilo della regolarizzazione strutturale e della compilazione del nuovo modello MUR R.1.